Il design nella tua casa

Il design nella tua casa
via la martella,20 - 0835.259639
Infissi Design sas è una società con sede a Matera in via La Martella n°20 operante su una superficie espositiva di circa 100 m2 , che si propone come obiettivo la commercializzazione e posa in opera di porte e infissi per l’edilizia residenziale. Costituita da soci qualificati e con esperienza pluriennale nel settore, in grado di soddisfare le più svariate esigenze del mercato (in termini di prodotto) e della clientela (in termini di servizio); il punto di forza dell’azienda è, infatti, costituito oltre che dall’offerta di un prodotto innovativo, dal servizio di assistenza post-vendita caratterizzato dal monitoraggio della funzionalità strutturale.

Lo show room presenta ben 18 prodotti suddivisi come segue:

PORTE: sono esposte n. 11 porte nelle diverse tipologie strutturali (laminato, impiallacciato, legno massello), gamma completa e trasversale dal classico al design più evoluto, offerta di tutte le tonalità di essenze più richieste dal mercato ed in abbinamento battiscopa delle stesse essenze ;


INFISSI: sono presenti n. 5 tipologie di infissi nelle varianti in PVC, alluminio – legno, alluminio, legno e persiane. Caratteristica principale di tale prodotto è l’impiego di sistemi di movimentazione con ferramenta a nastro che consente una perfetta adattabilità alla muratura, maggiore resistenza e durata nel tempo.


GARANZIA: 15 ANNI


I MARCHI: i marchi commercializzati sono BARAUSSE, e MAXIMA per quanto riguarda le porte, mentre gli infissi sono marchiati KORUS e KERON.


L’azienda offre un servizio di monitoraggio della funzionalità strutturale mediante contatto telefonico, con cadenza annuale, dei clienti iscritti nel database, con eventuale sopralluogo per la verifica dello stato; tale servizio, indispensabile per l’assistenza e la fidelizzazione della clientela, caratterizza e distingue INFISSI DESIGN dalle aziende presenti ad oggi sul mercato.

Ristrutturazioni e detrazione 55%: risposte ai quesiti

Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008 , l’Agenzia delle Entrate rende noti i profili interpretativi emersi nel corso della manifestazione “Telefisco 2008” del 29 Gennaio 2008 e le risposte ad ulteriori quesiti.Tra questi ve ne sono alcuni riguardanti gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Il primo quesito riguarda l’ aliquota Iva 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie : viene chiesto se l’applicazione di tale aliquota sia subordinata al fatto che il costo della manodopera sia esposto in fattura oppure se tale requisito sia da rispettare solo qualora si intenda beneficiare della detrazione del 36% o del 55%.L’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), ha prorogato fino al 2010 l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate nel periodo di imposta 2007, che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. L’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% si rende invece necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti interventi di recupero, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. Per questi interventi, infatti, l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della legge 244/2007

È stato chiesto, inoltre, se il beneficio della rateazione da 3 a 10 anni della detrazione del 55% per il risparmio energetico può essere utilizzato anche da chi ha effettuato le spese nel 2007. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) – risponde l’Agenzia – all’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347 ha introdotto la detrazione del 55% della spesa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico su edifici esistenti e ha disposto il riparto obbligatorio della detrazione in un numero di tre quote annuali di pari importo. L’articolo 1 comma 20, lett. b), della Finanziaria 2008 ha invece previsto che il beneficio possa essere ripartito in un numero di quote annuali, di pari importo, compreso tra tre e dieci. Secondo l’Agenzia, la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio, prevista dalla Finanziaria 2008, ha efficacia dal 1° gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva. Ciò in quanto, in relazione alle detrazioni per interventi di risparmio energetico, l’efficacia retroattiva è stata espressamente disposta dal legislatore, al comma 23 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007, solo relativamente alla nuova Tabella di valori energetici, che va a sostituire quella allegata alla legge finanziaria 2007. In assenza di una analoga previsione riferita alle altre novità introdotte alla normativa sulla detrazione per il risparmio energetico, si deve ritenere che, in relazione alle spese sostenute nel 2007, la detrazione debba essere ripartita necessariamente in tre rate annuali.

Un altro quesito riguarda l’ esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione energetica o di certificazione energetica per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari : viene chiesto se l’esonero vale anche per chi ha effettuato questi interventi nel 2007.Il comma 24, lett. c), dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha soppresso l’obbligo, previsto dal comma 348, lett. b), dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, di produrre l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, limitatamente agli interventi di: - sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari; - installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in qualsivoglia struttura, pubblica o privata. La disposizione è efficace dal 1° gennaio 2008 e pertanto non può essere applicata alle spese sostenute nel periodo di imposta 2007. La disposizione in esame, infatti, non è retroattiva, diversamente da quanto previsto per la nuova Tabella di valori energetici, di cui al comma 23 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008, che va a sostituire quella allegata alla Finanziaria 2007.
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